di Andrea Solieri
Approvato lo scorso 15 novembre al Senato e passato al vaglio della Camera l’emendamento al disegno di legge di programmazione economica (in breve: la Finanziaria) per il 2008 che introduce in Italia l’azione collettiva (“class action”, all’americana). In sostanza, se al termine dell’iter parlamentare la legge sarà approvata così com’è, più consumatori o utenti potranno riunirsi per fare un’unica causa all’azienda che ne abbia leso i diritti. Nel caso l’azienda venisse riconosciuta colpevole dal giudice, sarà tenuta al risarcimento di quanti l’hanno chiamata, collettivamente, in giudizio. L’ammontare de risarcimento, sulla base delle linee guida indicate nella sentenza, sarà definito in un secondo momento da una camera di conciliazione composta dai rappresentanti delle parti e da un “conciliatore” nominato dal giudice. Da quel momento, quanti abbiano subito lo stesso danno oggetto del contenzioso dall’azienda potranno richiedere il risarcimento stabilito, o, se in disaccordo con la sentenza, agire individualmente in giudizio per avanzare le proprie rivendicazioni. Posta così, sembra una vittoria dei cittadini sullo strapotere delle imprese. A ben guardare, però, il testo di legge prevede alcune specifiche limitazioni, che rendono lo strumento dell’azione collettiva in Italia “depotenziato”, come ha rimarcato il Coordinamento delle Associazioni esponenziali di tutela di interessi collettivi specifici escluse dal DDL Bersani sulla Class Action. Primo: l’azione collettiva è pensata solo ed unicamente “a tutela dei consumatori”. E le vittime delle stragi, e i loro familiari, così come quelli delle vittime della strada o di disastri aerei, per esempio? Secondo: l’azione collettiva è possibile solo nei confronti di atti illeciti “messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali”. E i soggetti non societari? E, soprattutto, le multinazionali? Terzo: solo le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute (16 in tutto) possono usare liberamente lo strumento dell’azione collettiva, mentre tutte le altre associazioni o soggetti portatori di interessi collettivi devono essere individuati con apposito decreto del Ministro della Giustizia. Perché questa disparità? Perché sono esclusi i cittadini singoli? Quarto: non solo non è previsto alcun danno punitivo per l’azienda riconosciuta colpevole, ma è anche previsto che una volta definita la sentenza non sia più possibile per alcuno agire in giudizio contro la stessa azienda per gli stessi motivi. Non si preclude così l’effetto deterrente di una punizione esemplare? E non si rischia che le aziende usino questa previsione per bloccare sul nascere azioni legali contro di loro, anticipandole in maniera concordata con soggetti “complici”? Queste limitazioni hanno portato diverse associazioni, di consumatori e non, a lamentare l’inadeguatezza dello strumento così pensato. Stesse lamentele, fondate su tutt’altre ragioni (“rischia di essere un atto di ostilità nei confronti delle imprese”, ha dichiarato il direttore generale di Confindustria Maurizio Beretta.), sono state avanzate dal mondo imprenditoriale.
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